Informativa 2021 | IMU, TASI, ISCOP anni precedenti | Imposte sugli immobili e sui terreni (Nuova IMU, IMU, TASI, ecc.) | Imposte e tariffe

Informativa 2021

Le aliquote IMU da utilizzare per il calcolo di quanto dovuto per l'anno 2021 sono cosi' composte:

  • Beni Merce 0.2%
  • Aliquota ordinaria 1.06 %;
  • Abitazioni principali (Cat. Catastale A/01, A/08, A/09) e relative pertinenze 0.4%;
  • Detrazione abitazioni principali (Cat. Catastale A/01, A/08, A/09) Euro 200,00
  • Abitazioni principali (Cat. Catastale A/02 - A/07) e relative pertinenze Esenti;
  • Terreni agricoli Esenti;
  • Fabbricati Strumentali Esenti (se utilizzati e posseduti da imprenditore agricolo o azienda agricola).

L'acconto o il pagamento di quanto dovuto in un unica soluzione dovra' essere versato entro il 16 giugno 2021.

Il pagamento a saldo dell'IMU, e per l'eventuale conguaglio relativo a quanto versato a giugno 2021, dovra', pertanto, essere versato entro il 16 Dicembre 2021 con le aliquote deliberate per l'anno 2021.
E' responsabilità dell'utente la verifica della correttezza dei dati utilizzati per il calcolo del dovuto e non comporta alcun sgravio in caso di errato versamento.

Per i Soli residenti all'estero:

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili.

l'IBAN su cui fare il bonifico è il seguente: IT24 X056 9654 1600 0006 5015 X63, intestato al Comune di Ossimo Servizio Tesoreria, indicando nella Causale:

  •     codice fiscale o Partita IVA;
  •     indicazione dell’imposta versata, Imu o Tasi;
  •     anno di riferimento;
  •     indicare se si tratta dell’acconto o del saldo dell’imposta;
  •     codici tributo.

 E' richiesto l'invio al Comune di copia del bonifico utilizzando la casella di posta elettronica disponibile qui

AIRE

Aggiornamento 2021

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS)

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

 La pensione deve derivare dal cumulo di quanto maturato in Italia con quanto maturato negli Stati di cui al punto precedente (quindi: no maturata solo in Italia e no maturata solo all'estero).

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

E quindi, se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna differente agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020.

Data iniziale di pubblicazione: 01/03/2021

Ultimo aggiornamento: 21/04/2022