Comune di Ossimo | Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti | Trasparenza Rifiuti

Comune di Ossimo

    Ragione sociale
    Comune di Ossimo

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Recapiti del gestore
    Recapiti

    Piazza Roma 10 - 25050 Ossimo (BS)

    tel 0364.312006 - 41100 - interno 2

    fax 0364311856

    mail: uff.tributi@comune.ossimo.bs.it

    pec: info.comune.ossimo@pec.regione.lombardia.it

    ufficio riceve anche su appuntamento telefonico

    Orari di apertura sportello

     

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 13/04/2023

    Modulistica per l'invio di reclami

    E' possibile effettuare segnalazioni, richieste di informazioni e reclami compilando il modello allegato da trasmettere al protocollo comunale

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Carta qualità servizio

    approvata con delibera di C.C. n. 38 del 17/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 17/12/2022

    Ultimo aggiornamento: 13/04/2023

    approvata con delibera di C.C. n. 38 del 17/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 17/12/2022

    Ultimo aggiornamento: 13/04/2023

    Atti di approvazione e regolamenti
    Tassa rifiuti tributo puntuale La Tassa Rifiuti è stata ridisciplinata con l'adozione dell'Imposta

    La Tassa Rifiuti è stata ridisciplinata con l'adozione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639, articolo 1, della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

    Dal 2018 nel Comune di Ossimo la TARI è stata trasformata in TASSA RIFIUTI tributo puntuale (TARIP).

    La tassa viene quindi applicata a tutte le utenze annualmente e determinata in una quota fissa e una quota variabile comprendente un numero di svuotamenti minimi assegnati a ciascuna tipologia e categoria di utenza (come riportato nella delibera di approvazione delle tariffe). 

    Durante l'anno vengono registrati gli svuotamenti del rifiuto indifferenziato e quindi a consuntivo richiesto alle utenze il versamento della quota di eventuale conguaglio nel caso si rilevino svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati.

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 14/12/2018.

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Calcolo della tariffa
    Come si determina la TARIP:
    1. Utenze domestiche

    Con riferimento al numero degli occupanti, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, la quota dovuta è calcolata sommando:

    •  mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa
    • quota variabile

    La somma dei due importi è soggetta all'addizionale provinciale del 5%.

    La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione per un periodo inferiore all'anno solare.

    In caso fossero superati gli svuotamenti massimi previsti assegnati ad ogni utenza domestica in rapporto al numero degli occupanti, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: numero svuotamenti eccedenti per costo smaltimento per  litri contenitore per  costo al litro. Tale importo è soggetto ad addizionale provinciale.

    2. Utenze non domestiche

    Con riferimento alla tipologia di attività la quota dovuta è calcolata, applicando la tariffa corrispondente, sommando:

    •  mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa
    •  lt. minini assegnati, determinati in base ai coefficenti attribuiti alla categoria di corrispondenze e alla superficie a disposizione, per il costo al litro

    L'importo ottenuto è soggetto all'addizionale provinciale del 5%.

    La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione inferiore ad un anno solare.

    In caso fossero superati i litri assegnati ad ogni utenza, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: litri eccedenti per  costo al litro. Tale importo è soggetto ad addizionale provinciale.

    Data iniziale di pubblicazione: 17/12/2022

    Ultimo aggiornamento: 13/04/2023

    Riduzione tariffaria
    Esenzioni e riduzioni

    1.Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

    2.Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

    3.Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 3000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica o dal punto di raccolta.

    4.La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

    5.Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le unità immobiliari dette “cascine”, in qualsiasi categoria catastale collocate, non adibite ad abitazione principale, poste in località montane e/o non urbanizzate, suscettibili di produrre rifiuti e non munite degli appositi contenitori atti a conferire i rifiuti da esse prodotti.

    6.Le riduzioni si applicano su richiesta dell’interessato e hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

    7.Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

    8.L’utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l’applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

    9.Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Modalità di pagamento
    Modalità pagamento

    La tassa rifiuti può essere pagata tramite l'F24 inviato in allegato all'avviso di pagamento presentandolo presso uno sportello bancario o postale senza applicazione di costi aggiuntivi di pagamento o tramite il servizio di home banking.

    I codici tributo TARI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

    3944  - TARI  - tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12/2013;

    3945  - INTERESSI  su Tari - tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013;

    3946 - SANZIONI  su Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13;

    Indicare poi nelle apposite sezioni i seguenti dati:

    Codice Ente: G179

    Sezione: EL

    Anno di riferimento: indicare l'anno a cui il tributo si riferisce

    Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è inferiore a 12  euro per anno d'imposta.

    ATTENZIONE: in caso di smarrimento del modello F24 oppure dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia all'ufficio tributi comunale

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Pagamento della TARI per i residenti all'estero.

    I soggetti passivi residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI OSSIMO sul c/c presso la Tesoreria Comunale Banca Poplare di Sondrio Agenza di Breno con codice IBAN IT24 X056 9654 1600 0006 5015 X63 (codice BIC POSOIT22);  avendo cura di indicare nella causale: il nominativo del contribuente, la denominazione del tributo (TARIP) e l'anno d'imposta.

    Data iniziale di pubblicazione: 31/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 02/02/2021

    Scadenze di pagamento
    Scadenze Avviso di pagamernto TARI 2023

    Scadenze Avviso di pagamentoi TARI 2023

    Scadenza Prima Rata 29/05/2023

    Scadenza Seconda Rata 02/10/2023

    Scadenza Rata Unica: 29/05/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 04/04/2023

    Ultimo aggiornamento: 10/06/2023

    Informazioni per ritardi od omissioni di pagamento
    Ravvedimento operoso

    Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

    Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

    A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

    Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97

    Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

    Ci sono quattro tipologie di ravvedimento :

    1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    2. Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale .

    4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
      Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    (*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.

    5. Ravvedimento Lunghissimo: è applicabile per i versamenti effettuati con ritardo di più di un anno e fino a due anni con una sanzione pari al 4,29% e per versamenti effettuati oltre i due anni con una sanzione del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Sanzioni
    1. n caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
    2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
    3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
    4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;
    5. Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
    6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Procedura di segnalazione modifiche o errori
    Richiesta rimborso e/o sgravio

    E' possibile effettuare una richiesta di rimborso o sgravio della Tassa Rifiuti presentando la  richiesta all'ufficio protocollo dell'Ente

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021

    Procedura invio e compilazione documenti elettronici
    Modalità richiesta invio elettronico degli avvisi di pagamento

    Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento è possibile effettuare la richiesta all’indirizzo: uff.tributi@comune.ossimo.bs.it.

    Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/01/2021